Il decreto legislativo n. 211/2024, entrato in vigore il 17 gennaio 2025, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del mercato dell’oro in Italia, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1672 sui controlli del denaro contante.
Le novità riguardano principalmente gli obblighi dichiarativi, la definizione di oro da investimento e l’istituzione di un nuovo registro degli operatori.
Una delle modifiche più rilevanti concerne la soglia per l’obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro, che è stata abbassata da 12.500 a 10.000 euro.
Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di dichiarare anche le operazioni frazionate dello stesso tipo eseguite nel corso di un mese solare con la medesima controparte, se singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
Queste dichiarazioni devono essere inviate all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) entro la fine del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
La definizione di “oro da investimento” è stata ampliata per includere anche l’oro destinato a successiva lavorazione, mentre quella di “materiale d’oro” comprende ora anche i semilavorati ad uso prevalentemente industriale.
È stata inoltre introdotta una nuova categoria di “materiale d’oro da destinare a fusione” per ricavarne oro da investimento o industriale.
Un’importante novità riguarda l’istituzione del Registro degli Operatori Professionali in Oro, affidato all’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM).
Questo registro, che dovrà essere avviato entro il 17 aprile 2025, sostituirà l’attuale elenco tenuto dalla Banca d’Italia.
Gli operatori già iscritti presso la Banca d’Italia avranno un mese di tempo dall’avvio del registro per presentare l’istanza di iscrizione all’OAM.
Per quanto riguarda i trasferimenti al seguito di oro, il decreto ha introdotto una distinzione tra oro da investimento e oro industriale.
I trasferimenti di oro da investimento corrispondente a riserve altamente liquide (monete ≥ 90%, lingotti ≥ 99,5%) dovranno essere dichiarati all’UIF, in concomitanza con eventuali obblighi doganali per contante associato.
Il decreto ha anche rafforzato il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi relativi alle operazioni in oro.
Inoltre, sono state introdotte disposizioni per informare le persone dei loro diritti e obblighi relativi ai controlli sulle movimentazioni di oro.
Queste modifiche mirano a rafforzare la trasparenza e il controllo nel mercato dell’oro, allineando la normativa italiana alle disposizioni europee e creando un quadro normativo più stringente per prevenire attività illecite legate al commercio di oro.


