Il regime forfettario è un’opzione fiscale vantaggiosa per molti contribuenti italiani, ma l’accesso a questo regime è regolato da specifiche condizioni e limitazioni.
Una delle principali cause ostative riguarda il possesso di partecipazioni in società, che può impedire l’applicazione del regime forfettario.
Per i contribuenti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari, l’accesso al regime forfettario è generalmente precluso.
Tuttavia, la normativa prevede che, se la partecipazione viene ceduta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si desidera applicare il regime, la causa ostativa viene eliminata. Ad esempio, per accedere al regime nel 2024, la cessione della partecipazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Esistono alcune eccezioni a questa regola.
La circolare 9/E/2019 chiarisce che l’acquisizione di partecipazioni a titolo gratuito, come per successione o donazione, non comporta un’uscita automatica dal regime, purché la partecipazione venga ceduta entro la fine dell’anno. Inoltre, la partecipazione in società semplici che producono redditi diversi da quelli di impresa o di lavoro autonomo, come società immobiliari o agricole, non costituisce un ostacolo all’accesso al regime forfettario.
Nel caso delle società a responsabilità limitata (Srl), il possesso di una partecipazione impedisce l’accesso al regime forfettario solo se si verificano due condizioni simultaneamente: la partecipazione è di controllo e l’attività della società è riconducibile a quella del contribuente.
La definizione di controllo si basa sull’articolo 2359 del Codice civile, mentre la riconducibilità si verifica quando il codice Ateco dell’attività del contribuente coincide con quello della società. Se anche solo una di queste condizioni non è soddisfatta, la causa ostativa non si applica, permettendo al contribuente di accedere al regime forfettario, sempre che gli altri requisiti siano rispettati.
Oltre alle partecipazioni societarie, i contribuenti devono considerare altre cause ostative, come l’esercizio prevalente dell’attività nei confronti di ex datori di lavoro.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti, compresi quelli in regime forfettario, sono obbligati a emettere fatture in formato elettronico.
Questo obbligo rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la trasparenza fiscale. In conclusione, il regime forfettario offre numerosi vantaggi, ma richiede un’attenta valutazione delle proprie partecipazioni societarie e delle modalità di esercizio dell’attività per evitare esclusioni o sanzioni.
È fondamentale che i contribuenti si mantengano informati sulle normative vigenti per poter sfruttare al meglio le opportunità offerte da questo regime fiscale.


