Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, integra e accorda in un unico testo normativo, superando i precedenti, la disciplina del c.d. “Whistleblowing”, che permette a diversi soggetti di segnalare comportamenti illeciti, commessi all’interno di un contesto lavorativo pubblico o privato e in violazione di disposizioni europee o nazionali, nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del d.lgs.231/2001.
L’obiettivo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.
Lo scopo della norma è quella di implementare i canali di comunicazione per la segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle violazioni del MOG, al fine di tutelare la riservatezza e l’identità del lavoratore, in modo che non debba subire ripercussioni negative dalla segnalazione effettuata.
La norma è volta, da un lato, “a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa all’interno delle organizzazioni”, dall’altro a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.


