La legislazione italiana sulla economia circolare e sul diritto ambientale, in particolare in materia di rifiuti, è principalmente di derivazione comunitaria.
La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 N. 851 (che ha modificato la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) ha stabilito misure volte a raggiungere determinati obiettivi:
- proteggere l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti;
- ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti;
- ridurre gli effetti generali dell’uso delle risorse, migliorando-ne l’efficienza.
Obiettivi che costituiscono di fatto elementi fondamentali per una transizione verso un’economia circolare.
La suddetta direttiva è stata attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha modificato in parte il Dl.gs 3 aprile 2006, n. 152, il cd. Codice Dell’Ambiente.
Molte sono le novità introdotte e le norme modificate.
Per gli aspetti che rilevano nell’ottica di favorire la circolarità dei rifiuti, la direttiva comunitaria 851 del 2018, in materia di “sottoprodotti”, ovvero di quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, ha inserito un esplicito invito agli Stati membri ad adottare misure per promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi industriale.
In particolare, secondo il Parlamento Europeo “gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire criteri dettagliati per l’applicazione della qualifica di sotto-prodotto, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale” (considerando n. 20 Direttiva 2018/851/CE).
Il legislatore italiano, sulla base della normativa europea, ha provveduto a modificare l’art. 184 bis del D.lgs. 3 aprile 2016 n. 152, definendo i requisiti costitutivi del sottoprodotto:
- la sostanza o l’oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto (residuo di produzione)
- deve essere certo che la sostanza la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi (certezza dell’utilizzo)
- la sostanza o l’oggetto deve poter essere utilizzato diretta-mente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (assenza di trattamento o tratta-mento conforme alla pratica industriale)
L’ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia la sostanza o l’oggetto devono soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana (utilizzo legale).


